Onorevoli Colleghi! - In base a quanto disposto da una legge fondamentale dello Stato italiano, la legge n. 241 del 1990, la pubblica amministrazione ha il dovere di essere efficiente, imparziale e «trasparente». Trasparenza vuol dire che il cittadino-contribuente ha il diritto di conoscere quali sono le procedure attraverso le quali l'amministrazione agisce, quali sono i documenti che essa considera e soprattutto quali sono i tempi in cui i suoi procedimenti devono concludersi e chi ne risponde. La pubblica amministrazione ha il dovere, quindi, di applicare la legge correttamente e in modo imparziale.
Quando l'amministrazione verifica di aver commesso un errore, danneggiando ingiustificamente il cittadino-contribuente, può annullare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di una decisione del giudice. Questo potere di auto-correzione si chiama «autotutela» e nel campo fiscale è disciplinato dal decreto-legge n.564 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 37 del 1997.
Accade sovente che il cittadino-contribuente consideri «palese» l'errore dell'amministrazione in relazione a un determinato atto e presenti l'istanza di annullamento lasciando decorrere i termini per instaurare il contenzioso di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992. Decorsi tali termini, l'Amministrazione finanziaria gli